“Bonus sicurezza”

La detrazione fiscale per la prevenzione degli atti illeciti ovvero il “Bonus Sicurezza”

Che cos’è il bonus sicurezza?

La detrazione che noi comunemente chiamiamo “Bonus Sicurezza” è stata inserita con la lettera f nell’elenco delle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente a partire dal 2011 (art. 16bis, comma 1 del TUIR).
Lo scopo era quello di agevolare i contribuenti che intendevano cautelarsi dai tentativi di effrazione da parte di malintenzionati e dai furti nelle proprie case.

La legge di bilancio 2025 ha riconfermato questa detrazione anche per il prossimo triennio senza modificare la spesa massima ammissibile, ma introducendo percentuali di detrazione differenziale al 50% o al 36% come per gli altri bonus.

Ci sono i beneficiari del bonus sicurezza?

Visto che questo tipo di detrazione rientra nel più ampio raggio di azione del “Bonus Casa”, i beneficiari sono i medesimi soggetti che abbiamo elencato nella sezione dedicata al Bonus Casa.
Quindi il Bonus Sicurezza è applicabile solamente ai privati che sostengono le spese con un bonifico parlante.

Quali requisiti deve avere l'immobile?

Visto che questo tipo di detrazione rientra nel più ampio raggio di azione del “Bonus Casa”, i tipi di immobili per i quali si ha diritto all’agevolazione sono i medesimi che abbiamo descritto nella sezione Bonus Casa.

Quindi il Bonus Sicurezza si applica solamente alle singole unità immobiliari a destinazione abitativa e alle parti comuni dei medesimi.

Quali sono gli interventi e le spese ammesse al bonus Sicurezza?

Per stabilire gli interventi certamente detraibili si può visionare l’elenco, esemplificativo ma non esaustivo, pubblicato dall’AdE e applicato a tutti i prodotti che la ditta Edilmutti può offrirvi.

Tra gli interventi certamente detraibili troviamo:

  • il rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni per gli edifici;
  • l’apposizione di grate o inferriate sulle finestre o loro sostituzione;
  • il montaggio di porte blindate o rinforzate;
  • l’apposizione o sostituzione di serrature, spioncini, ecc..;
  • l’installazione di portoni sezionali o di basculanti per garage;
  • il montaggio di tapparelle metalliche, di legno o di PVC rinforzato con bloccaggi meccanici o dotate di motore con meccanismo anti-sollevamento, anche in sostituzione di manufatti esistenti che non avevano queste caratteristiche;
  • il montaggio di persiane o scuri in metallo, legno o PVC rinforzato con meccanismi di chiusura che rendano complicata l’apertura dall’esterno, anche in sostituzione di manufatti esistenti che non avevano queste caratteristiche;
  • il montaggio di vetri classificati come P4A e montati utilizzando profili che diano un’adeguata resistenza agli atti di effrazione;
  • l’installazione di finestre con classe antieffrazione certificata RC2 ai sensi della Norma UNI EN 1627, anche in sostituzione di manufatti esistenti che non avevano queste caratteristiche.

Ricordiamo che anche se il “Bonus Sicurezza” è un incentivo applicabile agli interventi di manutenzione ordinaria deve sempre rispettare le pertinenti norme nazionali e/o locali, vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro) soprattutto quando queste obbligano il contribuente all’apertura di un titolo abilitativo depositato od ottenuto prima di iniziare i lavori e/o emettere la prima fattura di acconto.

Quali sono i requisiti tecnici che devono soddisfare i manufatti?

In realtà i manufatti le cui spese vengono portate in detrazione come spese per la prevenzione degli atti illeciti non devono necessariamente possedere una certificazione delle caratteristiche di sicurezza o una certificazione della classe di effrazione.
L’essenziale è che:

  • siano  in  grado  di  impedire  o  limitare  i  tentativi  di  effrazione  da  parte  dei malintenzionati;
  • in fattura venga precisato che si tratta di “Fornitura e posa di manufatti con caratteristiche idonee alla prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi (articolo 16-bis del DPR 917/1986 e s.m.i.);
  • che il cliente compili (e consegni al CAF insieme alla fattura e alla ricevuta del bonifico parlante eseguito con la causale ”ristrutturazione”) una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio nella quale attesti che tali spese rientrano tra quelli agevolabili come misure atte a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi ai sensi dell’articolo 16-bis lettera f del DPR 917/1986 e s.m.i..

Come per il Bonus Casa, se i serramenti o le porte esterne separano l’ambiente riscaldato dall’esterno o da un locale non riscaldato, si devono rispettare i valori di trasmittanza termica previsti dal decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015 per la zona climatica in cui ricade l’immobile.

Come e quando va presentata la pratica Enea?

Sia l’AdE che ENEA sono concordi nello stabilire che la pratica ENEA nel caso di “Bonus Sicurezza” è un adempimento richiesto per tutti quegli interventi che comportano un risparmio energetico dell’immobile.

Tra tutti gli interventi che concernono questo bonus, l’unico che potrebbe richiedere la pratica ENEA è l’installazione di porte blindate o rinforzate che separano un ambiente caldo da uno freddo.

Qual è la spesa massima ammissibile?
Relativamente agli interventi finalizzati alla prevenzione degli atti illeciti il limite massimo di spesa ammesso alla  detrazione è € 96.000,00. 
Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile. 
Questo massimale è condiviso con tutti gli altri interventi detraibili secondo il l’art.16.bis, comma 1, del TUIR e quindi alle spese sostenute per la prevenzione degli atti illeciti si sommano tutte quelle eventualmente già sostenute per il Bonus Casa e il totale complessivo deve rientrare nello stesso.
 
Come chiarito nel dettaglio dalla FAQ n.6 di ENEA in relazione al Decreto Mite, per il Bonus Sicurezza non è necessario fare la verifica dei massimali unitari di spesa. 

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